Certificatori energetici, il Governo vara il regolamento sui requisiti
Dopo molta attesa, il Consiglio dei Ministri riunitosi la settimana scorsa ha finalmente varato, su proposta del ministro per lo Sviluppo economico di concerto con i ministri competenti, il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici . Il provvedimento interviene a sanare i rilievi mossi dalla Commissione Europea che aveva avviato una procedura di infrazione a carico dell'Italia per l'incompleto recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. Il Dpr, ricordiamo, attua una norma del decreto legislativo n. 192/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. L'articolo 4, comma 1, lettera c) di questo decreto prevede infatti l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica che stabilisca “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione”. Il regolamento attuativo del Dlgs 192/2005 rappresenta dunque l'ultimo tassello che completa la normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici. I soggetti abilitati alla certificazione energetica L'articolo 2 del decreto stabilisce che sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori: a) i tecnici abilitati; b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia; c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento; d) le società di servizi energetici (ESCO).
I requisiti per ottenere l'abilitazione: Il diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico o la laurea sono i requisiti formativi che il tecnico deve possedere per ottenere l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di certificazione. Inoltre, per conseguire l'abilitazione è richiesta l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento e la frequenza di corsi di formazione - di almeno 64 ore come minimo - sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente. Qualora siano assenti competenze specifiche in alcuni campi, il certificatore è tenuto a farsi affiancare da un altro tecnico abilitato. Imparzialità del certificatore: assenza di conflitto di interesse Per assicurare l'indipendenza e imparzialità del certificatore, il regolamento stabilisce l'obbligo per i tecnici, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, di dichiarare, nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado. Nel caso di certificazione di edifici esistenti, il certificatore deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado. Responsabilità diretta del certificatore. L'ACE ha valenza di atto pubblico L'articolo 4 del regolamento stabilisce che l’attestato di certificazione energetica (ACE) assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.
Funzioni delle Regioni e Province autonome Le disposizioni del regolamento si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. Nel disciplinare la materia nell'interesse degli utenti le regioni e le province autonome possono adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati nel rispetto delle regole comunitarie ; promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali; promuovere attività di formazione e aggiornamento dei certificatori; monitorare l'impatto del sistema di certificazione; predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione; promuovere la conclusione di accordi volontari o di altri strumenti per assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici. Controlli Le Regioni e le province autonome procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori. I controlli devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; le ispezioni delle opere o dell’edificio. Aggiornamento dell'Ace in caso di riqualificazioni impiantistiche Infine, l'articolo 7 del regolamento introduce misure di semplificazione relative all'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica in caso di riqualificazioni puramente impiantistiche.
L'Allegato I Nell'allegato I al Dpr sono riportati i contenuti e la durata minimi dei corsi di formazione per i tecnici abilitati alla certificazione . I corsi possono essere svolti, a livello nazionale, da università, organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente. A livello regionale i corsi possono essere svolti dalle Regioni stesse e dalle Province autonome o da altri soggetti , con competenza specifica, autorizzati dalle predette amministrazioni. Fonte: Casa&Clima |