Quinto conto energia: è definitivo, le novità in 7 punti

 

fotovoltaico

In partenza dal 27 Agosto 2012, il testo definitivo del decreto porta forti novità...

e penalizzazioni per il fotovoltaico.

 

Ecco cosa ci aspetta col quinto conto energia

 

 

Ormai è ufficiale: con la firma dei ministri Passera, Clini e Mario Catania, è sancito il via libera al testo del decreto del nuovo conto energia, che definisce i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

 

Ora, sono molte le domande ed i dubbi che sorgono riguardo al contestatissimo quinto conto energia:

quando partirà?

Quali sono le sostanziali novità rispetto al quarto?

Chi ne beneficerà (semmai qualcuno ne potrà beneficiare...) e chi invece ne sarà penalizzato?

 

Vediamo di analizzarne il testo (visionabile qui il testo del decreto in PDF) e dare uno sguardo alle nuove tariffe incentivanti.

 

1) Partenza del V conto energia:             27 agosto 2012

Per quanto riguarda invece gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, è stata accolta la richiesta delle Regioni, di far partire le
nuove tariffe incentivanti dopo il 31 dicembre 2012.

 

2) Tetto di spesa:

Al raggiungimento di 6,7 milioni di Euro totali il decreto si disattiva; in altre parole, partendo da un tetto di 6 mln, annualmente verranno incentivati impianti ancora per una spesa di 700 milioni di euro.

 

 

3) Tariffe incentivanti:

Decisamente abbassati gli incentivi, sia rispetto a quanto era previsto dal quarto conto energia, sia rispetto alle versioni ministeriale precedenti.

Lo si vede chiaramente dalle tabelle:

   http://www.yeslife.it/images/stories/articoli2/tariffe1.jpg



(ed a seguire
sul testo del decreto le tariffe per gli altri semestri di applicazione)


Inoltre,
le tariffe saranno omnicomprensive dell'incentivo e della vendita dell'energia (nel quarto conto energia all'incentivo calcolato sulla produzione di energia, si sommava la vendita dell'energia stessa).


Tariffa a parte per l'autoconsumo.


PREMIO

 

Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili:

 

a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v):

 

           i.  20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

           ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;

           iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

 

b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:

            i.   30 €/MWh se la potenza e non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza e superiore a 20

                    kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

           ii.   20 €/MWh se la potenza e non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza e superiore a 20

                    kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;

           iii.  10 €/MWh se la potenza e non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza e superiore a 20

                    kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

 

 

IMPIANTI OLTRE 1 MW

 

Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7 del DM, e il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati; l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore.

Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7

 

Un'altra novità riguardante le tariffe incentivanti, che penalizza fortemente i piccoli impianti per l'autoproduzione di energia, è che l'accesso agli incentivi è alternativo alla possibilità di scambio sul posto: uno esclude l'altro insomma.

 

4) Accesso ai registri:

Altra grande novità (e forte penalizzazione!) rispetto al quarto conto energia è che gli impianti superiori ai 12 kW dovranno iscriversi al registro GSE.

 

Esonerati dall'obbligo d'iscrizione a registro per la richiesta di incentivi:


- impianti sotto i 12 kW
- impianti fotovoltaici tra 12 e 20 kW che accettino di ricevere una tariffa incentivante decurtata del 20%
- impianti fino 50 kW realizzati in sostituzione dell'eternit
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 50 milioni di euro)
- impianti a concentrazione (sempre con tetto di 50 milioni)
- impianti su edifici e terreni della pubblica amministrazione (purché realizzati con gara d'appalto pubblica e anche qui con un tetto di spesa di 50 milioni di €).


L'
ottenimento degli incentivi è comunque subordinato all'inserimento in graduatoria da parte del GSE (non è quindi automatico che la realizzazione di un impianto fotovoltaico possa accedere agli incentivi e ciò porta ad una forte insicurezza nel settore, specialmente trattandosi di impianti grandi che necessitano di finanziamenti.

 

5) Ordini di priorità nell'accesso ai registri

I registri GSE avranno i seguenti limiti massimi di costo indicativo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro l’anno.

Il primo registro sarà aperto con un bando dal GSE entro 20 giorni dalla pubblicazione delle relative regole applicative e resterà aperto per 30 giorni. I registri successivi saranno aperti con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni.

Ed ecco i criteri di priorità con i quali verrà formata la graduatoria per l'ottenimento degli incentivi:
a) impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE) risulti la miglior classe energetica, minimo D, con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
b) impianti su edifici dal cui ACE risulti la miglior classe energetica, minimo D;
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
d) impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell’UE/SEE;
e) impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
f) impianti di potenza fino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
g) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7.

 

6) Impianti in sostituzione dell'Eternit:

Speciali bonus sono destinati agli impianti che vadano in sostituzione delle coperture in Eternit.
In questo caso sarà possibile, a differenza del quarto conto energia, cumulare due bonus previsti per la sostituzione dei tetti in amianto e per l'installazione di pannelli made in UE.

7) Oneri Gse:

Sono previste infine, a differenza del quarto conto energia, spese di istruttoria e spese di gestione da corrispondere al GSE:


- 3 euro/Kw per impianti minori di 20 kW
- 2 euro/kw per impianti maggiori di 20 kw
- più un contributo di 0,05 c/€ per ogni kWh di energia incentivata.