Quinto conto energia: è definitivo, le novità in 7 punti
In partenza dal 27 Agosto 2012, il testo definitivo del decreto porta forti novità... e penalizzazioni per il fotovoltaico.
Ecco cosa ci aspetta col quinto conto energia
Ormai è ufficiale: con la firma dei ministri Passera, Clini e Mario Catania, è sancito il via libera al testo del decreto del nuovo conto energia, che definisce i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).
Ora, sono molte le domande ed i dubbi che sorgono riguardo al contestatissimo quinto conto energia: quando partirà? Quali sono le sostanziali novità rispetto al quarto? Chi ne beneficerà (semmai qualcuno ne potrà beneficiare...) e chi invece ne sarà penalizzato?
Vediamo di analizzarne il testo (visionabile qui il testo del decreto in PDF) e dare uno sguardo alle nuove tariffe incentivanti.
1) Partenza del V conto energia: 27 agosto 2012
2) Tetto di spesa: Al raggiungimento di 6,7 milioni di Euro totali il decreto si disattiva; in altre parole, partendo da un tetto di 6 mln, annualmente verranno incentivati impianti ancora per una spesa di 700 milioni di euro.
3) Tariffe incentivanti: Decisamente abbassati gli incentivi, sia rispetto a quanto era previsto dal quarto conto energia, sia rispetto alle versioni ministeriale precedenti. Lo si vede chiaramente dalle tabelle:
PREMIO
Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili:
a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v):
i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto: i. 30 €/MWh se la potenza e non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza e superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ii. 20 €/MWh se la potenza e non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza e superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014; iii. 10 €/MWh se la potenza e non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza e superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
IMPIANTI OLTRE 1 MW
Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7 del DM, e il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati; l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7
Un'altra novità riguardante le tariffe incentivanti, che penalizza fortemente i piccoli impianti per l'autoproduzione di energia, è che l'accesso agli incentivi è alternativo alla possibilità di scambio sul posto: uno esclude l'altro insomma.
4) Accesso ai registri: Altra grande novità (e forte penalizzazione!) rispetto al quarto conto energia è che gli impianti superiori ai 12 kW dovranno iscriversi al registro GSE.
Esonerati dall'obbligo d'iscrizione a registro per la richiesta di incentivi:
5) Ordini di priorità nell'accesso ai registri I registri GSE avranno i seguenti limiti massimi di costo indicativo degli incentivi:
6) Impianti in sostituzione dell'Eternit: Speciali bonus sono destinati agli impianti che vadano in sostituzione delle coperture in Eternit. 7) Oneri Gse: Sono previste infine, a differenza del quarto conto energia, spese di istruttoria e spese di gestione da corrispondere al GSE:
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